LE TRIANGOLAZIONI IVA DOPO LA SENTENZA n.14405


Con la sentenza n.14405 pubblicata il 25 giugno 2014 la Corte di Cassazione ha sottolineato che per  la non imponibilità IVA delle operazioni in triangolazione requisito fondamentale non è che il trasporto sia avvenuto a cura o a nome del cedente ma che l'operazione stessa sia, sin dalla sua origine e nella sua rappresentazione documentale, strutturata dalle parti come cessione finalizzata al successivo trasposto a cessionario estero e che il bene sia effettivamente uscito dal territorio dello Stato/UE.

La Corte ha dunque considerato ininfluente che il trasporto sia effettivamente stato eseguito a nome o cura del cedente privilegiando la volontà delle parti nella struttura dell'operazione.

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